I commi 125-129 introducono alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni
pubbliche a decorrere dal 2018.
In primo luogo si prevede che le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti,
nonché le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche
amministrazioni o con altri soggetti pubblici, sono tenute a pubblicare, nei propri siti, le informazioni
relative alle sovvenzioni ricevute superiori a 10.000 euro.
Parimenti, le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000
euro) nei propri bilanci. L’inosservanza di tali obblighi comporta la restituzione delle sovvenzioni ai
soggetti eroganti.
Inoltre, si stabilisce che gli obblighi di pubblicazione dei criteri di concessione delle sovvenzioni e dei
provvedimenti stessi di erogazione delle sovvenzioni (previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013) si
applichino anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le
società quotate.
Infine, si prevede che i soggetti pubblici tenuti alla pubblicazione dei provvedimenti di concessione di
sovvenzioni ai sensi del medesimo art. 26 del D.Lgs. 33/2013, devono altresì pubblicare i dati consolidati
di gruppo qualora i soggetti beneficiari siano controllati dalla stessa persona fisica o giuridica.
Le disposizioni in esame incidono sulla disciplina della trasparenza delle pubbliche amministrazioni,
attualmente contenuta soprattutto nel decreto legislativo n. 33 del 2013 adottato – in attuazione della
legge n. 190 del 2012 – con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso appunto la previsione di
numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.
Sono ivi previste anche diverse misure relative alla trasparenza in materia finanziaria recate in larga
parte dall’articolo 26 e seguenti.
La maggior parte di tali misure riguardano obblighi di pubblicazione delle sovvenzioni economiche erogate da
soggetti pubblici, con una significativa eccezione che riguarda la pubblicità dei rendiconti dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, in cui sono tenuti a evidenziare le risorse loro trasferite o assegnate
(art. 28).
Il comma 125, primo periodo, del provvedimento in esame (senza novellare direttamente il D.Lgs. n. 33) pone
invece obblighi di pubblicazione in ordine alle sovvenzioni (sempre di provenienza pubblica) ricevute da
alcune categorie di soggetti.
I destinatari della norma in esame sono, in primo luogo, le associazioni e, in particolare, le associazioni
di protezione ambientale a carattere nazionale ovvero quelle presenti in almeno cinque regioni, individuate
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ai sensi dell’art. 13 della
L. 349/1986); le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (di cui
all’articolo 137 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005); le associazioni, le Onlus e le fondazioni.
Tali soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni,
contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui al articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013;
L’articolo 2-bis del D.Lgs. 33/2013 definisce l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della
trasparenza. Esso reca quindi l’elenco dei soggetti in capo ai quali gravano gli obblighi di pubblicazione e
nei confronti dei quali può esser fatto valere il diritto di informazione:
• pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo 165 del 2001);
• enti pubblici economici e ordini professionali;
• società in controllo pubblico, escluse le società quotate;
• associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità
giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche
amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di
indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
• società in partecipazione pubblica e associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di
personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni
amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di
gestione di servizi pubblici.
• società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi
comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;
• società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati e le società da loro partecipate.
Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono dall’anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro
il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all’anno precedente.
Il comma 125, secondo periodo, introduce un analogo obbligo in capo alle imprese, tenute a rendere noto
qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimo soggetti pubblici di cui sopra. Gli importi relativi
devono essere pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa
dell’eventuale bilancio consolidato.
Il comma 125, al terzo periodo, introduce una disposizione sanzionatoria in caso di mancato assolvimento
degli obblighi di pubblicazione.
In caso di mancata pubblicazione, i soggetti inadempienti sono tenuti alla restituzione delle somme entro
tre mesi dal termine “di cui al periodo precedente” [rectius: dal termine del 28 febbraio].
Le somme sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
L’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni, e, per effetto dell’articolo 2-bis
del medesimo provvedimento, diversi soggetti pubblici (vedi sopra) devono pubblicare non solamente tutti gli
atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille
euro, ma anche gli atti con i quali sono determinati criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni stesse.
L’assolvimento di tali obblighi costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
le sovvenzioni.
Viceversa, in caso di inadempimento di tali obblighi di pubblicazione, le somme affluiscono al Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016
(L. 208/2015).
Il comma 126 stabilisce che, a decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo
26 suddetto, si applicano, oltre che ai soggetti indicati all’articolo 2-bis, anche agli enti e alle società
controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato,
mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso
di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate.
La portata innovativa della disposizione sembrerebbe dunque consistere nell’inclusione nel novero dei
soggetti tenuti alla pubblicazione, anche degli enti controllati dalle p.a. (non compresi nell’elenco di cui
all’articolo 2-bis) e a tutte le società controllate, anche le quotate (queste ultime escluse esplicitamente
dal citato art. 2-bis).
Il comma 127 limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle somme pari o superiori ai
10.000 euro, al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti.
Il comma 128 modifica il comma 2 del citato art. 26 del D.Lgs. 33/13.
Come anticipato sopra, tale disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di
concessione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo
superiore a mille euro. Con la modifica in esame si prevede che qualora i soggetti beneficiari siano
controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di
persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
Ai sensi del comma 129, dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.